Medicina del Lavoro

normativa vigente

Medicina Del Lavoro

L'attività di sorveglianza sanitaria può essere svolta direttamente presso la sede aziendale

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 18) il datore di lavoro ha obbligo di nominare, nei casi individuati nel Documento della Valutazione dei Rischi (DVR), il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs. 81/2008 (art. 2) come l’ insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria (art. 41) comprende le seguenti tipi di visite:

  • visita medica preventiva;
  • visita medica periodica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica per cambio mansione;
  • visita prima del rientro al lavoro dopo un’assenza per malattia o infortunio superiore a 60 giorni continuativi;
  • visita alla cessazione del rapporto di lavoro (ove previsto dalla normativa).
La periodicità delle visite ed il tipo di accertamenti da eseguire durante la sorveglianza sanitaria devono essere stabiliti dal medico competente sulla base del DVR e sulla base dei dati evidenziati durante il sopralluogo negli ambienti di lavoro. La periodicità ed il tipo di accertamenti da effettuare nell’ambito di sorveglianza sanitaria sono inseriti nel protocollo di sorveglianza sanitaria che il medico competente comunica al datore di lavoro.
 
Alla conclusione degli accertamenti effettuati il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tale giudizio deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro ed ai lavoratori.

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Medico Competente

Il D.Lgs. 81/2008 (art. 2, art.38) definisce il medico competente come medico in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o inigiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 277/1991
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (dopo aver frequentato appositi percorsi formativiuniversitari ad integrazione delle specializzazioni conseguite)
  • con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti devono essere iscritti nell’elenco dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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